LEGGI IL NOSTRO STATUTO

Art. 1 – E’ costituita L’Associazione denominata Si Fa.

     Si Fa con sede legale in Pisa in Piazza Torricelli n.7 con durata illimitata di cui potranno essere costituite sedi distaccate.

     Si fa è una libera associazione di fatto, apartitica apolitica ed aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Capo III , art 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

 

Art. 2 – L’associazione Si Fa persegue i seguenti scopi:

 

- la qualificazione ed il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in generale.

 

- la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei settori della musica, della cultura, delle arti e dello spettacolo.

 

- la diffusione e la promozione di tali attività su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

 

- una dinamica di ricerca, di risposta, di proposta e di comunicazione nei centri di aggregazione al fine di sviluppare  un processo teso a far emergere il contenuto culturale delle arti sceniche, teatrali, musicali e cinematografiche, anche quale apporto qualificato di queste arti alla vita del Paese in contesti  centrali e periferici in particolare nelle biblioteche nei circoli, nelle fondazioni  che in questo modo potrebbero diventare loro stessi centri   di cultura e di arte;

 

-unire insieme, attraverso il progetto ideato da Cristina T. Chiochia chiamato  Counselor Helper di iniziative di formazione culturale e di collegamento dell'esistente con  nuove promozioni culturali,   nell’ottica di un sempre piu’ vivo stimolo  in uno stile di animazione civica no-profit dell’arte, della cultura, dell’intrattenimento musicale e dello spettacolo teatrale, creando luoghi di confronto e di approfondimento, offrendo risorse per la ricerca, per instaurare così "circuiti virtuosi" di collaborazione e di emulazione tra chi fa e crea cultura, mediante interventi capaci di creare convergenze che non annullino le identità personali , ma al contrario valorizzino le diverse appartenenze e radici anche attraverso tecniche di counseling.

 

Art. 3 –  L’Associazione Si Fa per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività ed in particolare:

  • promuove ed organizza , senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche o di counseling espressivo-artistico e partecipa ad esse con i propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
  • promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi ecc..
  • promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, animazione e di counseling artistico –espressivo.
  • l’associazione Si Fa, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, potra’ anche svolgere attività editoriale letteraria e musicale  curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo, siti internet e libri nei settori di interesse, rivolti ai soci ma anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e quella dei soci. 
  • per l’attuazione dei propri scopi, l’associazione  Si Fa potrà in futuro anche ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.

 

Art. 4 – L’Associazione  Si Fa è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

  • soci onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell’associazione. Le nomine a socio onorario sono riservate all’assemblea straordinaria dei soci per proposta del Consiglio Direttivo
  • soci fondatori: sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo
  • soci effettivi: sono cittadini italiani e/o stranieri che avendone fatto domanda, siano stati accettati dal Consiglio Direttivo, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio

     Hanno diritto di voto alle assemblee i soci fondatori ed i soci effettivi purchè in regola con ogni pagamento da loro dovuto  all’Associazione

  • soci juniores: sono cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni 18 che ottemperino alle disposizioni dello statuto e del regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta anche dall’esercente la patria potestà  che assume ogni obbligo relativo, sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.
  • soci affiliati:  sono Associazioni libere, legalmente costituite, democraticamente funzionanti, il cui statuto sia conforme  a quello dell’Associazione Si Fa  o Gruppi di persone di Enti di Agenzie o di Fondazioni ecc.. che si riconoscono nello spirito dell’associazione.

Le quote o il contributo associativo non e’ trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non e’ soggetta a rivalutazione. Gli utenti registrati sul sito dell’Associazione Si Fa sono equiparati ai soci onorari.

  

  

Art. 5 –  criteri di ammissione o esclusione degli aderenti

   Nella domanda  di ammissione  l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.

   L’ammissione decorre  dalla data di delibera del Consiglio Direttivo  che deve prendere in esame le nuove domande di nuovi aderenti, nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’associazione.

   Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione:

  • per dimissioni volontarie;
  • per sopraggiunta impossibilita’ di effettuare le prestazioni programmate;
  • per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
  • per decesso;
  • per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
  • per persistente violazione degli obblighi statuari.
  • Per gravi motivi derivanti da comportamenti che danneggino l’Associazione moralmente, materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa nonchè offendano il lavoro, il decoro e l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attivita’ sociale.

Il socio che cessi per qualunque motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto di patrimonio sociale ed ai contribuiti versati.

    L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio.

    Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione e’ inappellabile.

 

Art. 6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovra’ intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

     I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri se previsto o all’Assemblea.

 

Art. 7 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con una quota associativa. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed e’ deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non trasferibile, non e’ restituibile in caso di decesso o perdita della qualità di aderente , deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

 

Gli aderenti hanno diritto:

-partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo)

-conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali,

-partecipare alle attività promosse dall’associazione,

-usufruire di tutti i servizi dell’associazione,

-di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 

Gli aderenti sono obbligati:

-a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali,

-a versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo,

-a svolgere le attività preventivamente concordate,

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

 

Art. 8 – le risorse economiche dell’associazione sono costutite da:

-beni, immobili e mobili;

- contributi e finanziamenti,

-donazioni e lasciti,

- attivita’ marginali di manifestazioni , mostre e mercati artigianali ;

  • ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di essere in armonia con le finalita’ statuarie dell’organizzazione.

I proventi derivanti da attività  produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione, l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalita’ statuarie .

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

 Art. 9 – l’anno  finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno .

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

  Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

  Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

 Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono:

-  l’ Assemblea dei Soci,

-  Il Consiglio Direttivo,

-  Il Presidente.

Possono inoltre essere istituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
 - Collegio dei revisori,

- Collegio dei probiviri.

 

 Art. 11 –  L’Assemblea dei soci e’ il momento fondamentale e di confronto, atto a discutere una corretta gestione dell’Associazione ed e’ composta da tutti i soci. Essa e’ convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria e’ valida se e’ presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.. L’assembela in prima e seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

 

Art. 12 – L’Assembla Ordinaria ha i seguenti compiti:

-eleggere il Comitato Direttivo,

-approvare il regolamento interno,

-approvare il programma e il preventivo economico per l’anno successivo,

-approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precenente,

-eleggere il collegio dei revisori (se previsto)

-eleggere il Collegio dei Probiviri (se previsto)

 

L’ Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

    All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un segretario che dovra’ sottoscrivere il verbale finale.

    Ha diritto di voto ogni socio effettivo o fondatore, puerche’ in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all’Associazione.

    Ogni socio effettivo o fondatore, puo’ farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio effettivo o fondatore, purche’ in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all’Associazione. 

   Nessuno socio, sia effettivo che fondatore, puo’ ricevere piu’ di tre deleghe.

 

Art. 13 –Il Consiglio Direttivo e’ composto dal Comitato Direttivo e dal Gruppo Dei Soci Fondatori (coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo), ed ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

       In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, le seguenti attribuzioni, facolta’ , funzioni:

 

-redigere il regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’associazione.

-prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e conduzione dell’associazione, inclusi l’assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria.

-redigere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

-stabilire l’importo delle quote associative per le diverse categorie dei socie e fissarne le modalità di pagamento.

-decidere in maniera inappellabile in merito all’accoglimento delle domande di ammissione dell’Associazione da parte degli aspiranti soci, nonche’ in merito al passaggio dei soci da una categoria all’altra.

       Dopo una prima fase affidata al Gruppo dei Soci Fondatori, esso sara’ composto da un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere; puo’ essere portato da tre a cinque membri o anche di piu’ purche’ in numero dispari , eletti dall’Assemblea  fra i suoi componenti.

       Il Consiglio Direttivo e’ validamente costituito quando e’ presente la maggioranza dei suoi membri .

       I Membri del consiglio direttivo svolgono attività gratuitamente e durano in carica cinque anni. Il Consiglio Direttivo puo’ essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

 

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo e’ l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno due volte all’anno ed e’ convocao da:

 

  • il Presidente ,
  • almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata,

 

il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea,
  • eleggere il Presidente dell’associazione
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione,
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo,
  • elaborare il bilancio consuntivo ed il programma di attività da realizzare,
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
  • Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

 

Art. 15–Il Presidente e’ eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, puo’ aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi solo sul benestare scritto di almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie , previa approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni vengono esercitate da un membro del Gruppo dei Soci Fondatori.

 

Art. 16 – L’assemblea puo’ eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilitàm redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17 – L’assemblea puo’ eleggere un collegio di Probiviri composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica circa un anno. Decide insindacabilmente , entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

 

Art. 18 – Le proposte di modifica allo statuto possono esser presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 19 – Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione puo’ essere poposto dal Consiglio Direttivo e approvato con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea straordinaria dei Soci  convocata con specifico ordine del giorno. In tal caso, sarà nominato un liquidatore. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

 

Art. 20 – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

   Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 

 

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

 

Pisa, 6 Settembre 2012